Fotovoltaico in condominio per singola unità: quali maggioranze
Anche chi vive in condominio può pensare di installare un pannello fotovoltaico al fine di ottenere un miglioramento energetico dell’immobile.
L’installazione di un impianto fotovoltaico in condominio è disciplinata dagli articoli 1120 e 1122 bis del codice civile.
La normativa di riferimento qualora si voglia installare un fotovoltaico a vantaggio dell’intero condominio, è l’articolo 1120 codice civile.
In base ad essa i condomini possono disporre tutte le innovazioni dirette contenimento del consumo energetico.
In modo esplicito il legislatore specifica che si considerano innovazioni le opere per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che acquistino a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra superficie comune che si ritenga adeguata.
Per poter procedere con l’installazione dell’impianto è necessario sottoporre l’iniziativa al voto dell’assemblea del condominio. Per deliberare la legge richiede la maggioranza semplice di cui al comma due dell’articolo 1136 codice civile.
Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Da specificare che qualora l’intervento rientri nel Superbonus come intervento trainato occorre rispettare le regole sulle maggioranze previste dal legislatore in caso di tale agevolazione fiscale.
Essendo in presenza di un’innovazione gravosa si applica quanto stabilito dall’articolo 1121 codice civile, in base al quale se l’innovazione economicamente gravosa è costituita da un’opera suscettibile di un uso separato, i condomini che non vogliano trarne vantaggio saranno esonerati dal versamento del contributo.
Nel caso in cui l’utilizzo separato non sia consentito, in linea teorica l’innovazione non potrebbe trovare realizzazione.
Tuttavia, la legge pone una deroga in quanto l’intervento sarà ammesso sempre che la maggioranza dei condomini che l’abbia voluta e deliberata sia disponibile a sobbarcarsi per intero la spesa.
Può un solo condomino installare l’impianto fotovoltaico sul tetto comune beneficiando da solo dei vantaggi conseguenti al risparmio energetico connesso all’opera eseguita.